Registro anagrafe condominiale
Gentili Signori Condomini,
l’articolo 1130 c.c. impone di tenere un registro di “anagrafe
condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di
diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice
fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità
immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”.
La normativa prevede espressamente: “Decorsi
trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore
acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai
responsabili.”
Per agevolare la Vostra comunicazione obbligatoria per legge, alleghiamo la scheda che dovrete compilare - qualora non aveste ancora provveduto - sotto la vostra personale responsabilità,
evitando inutili attività e conseguenti addebiti di spese.
Potrete anche trasmettere la documentazione che reputiate utile per l’acquisizione
dei dati richiesti dalla legge (soprattutto in relazione alle condizioni di
sicurezza). Tutta la documentazione potrà esserci inviata alternativamente tramite posta, email, fax o a mano.
L’invio dei documenti, benché non sia obbligatorio per legge, viene suggerito sia per la
completezza dell’archivio di anagrafe condominiale che per evitare possibili
disguidi.
Con i migliori saluti. L’Amministratore